IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e natura degli interventi
 
   1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di promuovere lo sviluppo del
turismo   alpinistico  ed  escursionistico,  attua  e  favorisce  gli
interventi che seguono:
     a) definizione di specifica segnaletica che consenta l'agevole e
sicura percorrenza degli itinerari escursionistici  e  di  accesso  a
rifugi alpini e bivacchi;
     b)  messa  in opera e manutenzione della segnaletica di cui alla
lett. a);
     c) realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino
la percorribilita' e il grado di sicurezza  degli  itinerari  di  cui
alla lett. a);
     d) realizzazione di palestre alpinistiche e di "free climbing";
     e)  realizzazione,  ampliamento, recupero, adeguamento tecnico e
funzionale, manutenzione straordinaria e arredamento di rifugi alpini
e  bivacchi  posti  a  servizio  degli   itinerari   alpinistici   ed
escursionistici.