IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e natura degli interventi 1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico, attua e favorisce gli interventi che seguono: a) definizione di specifica segnaletica che consenta l'agevole e sicura percorrenza degli itinerari escursionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi; b) messa in opera e manutenzione della segnaletica di cui alla lett. a); c) realizzazione e manutenzione di puntuali opere che migliorino la percorribilita' e il grado di sicurezza degli itinerari di cui alla lett. a); d) realizzazione di palestre alpinistiche e di "free climbing"; e) realizzazione, ampliamento, recupero, adeguamento tecnico e funzionale, manutenzione straordinaria e arredamento di rifugi alpini e bivacchi posti a servizio degli itinerari alpinistici ed escursionistici.